Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 7 della presente legge, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato, a:

          a) denunciare la detenzione delle armi o delle munizioni all'ufficio di polizia o al comando dei carabinieri competente per territorio;

          b) cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;

          c) consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.